1. La Consulta di cui all'articolo 1 è composta da trenta membri, di cui venti nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani in ciascuna regione, cinque nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, psicologia e medicina. La Consulta è presieduta da un rappresentante degli anziani e si avvale, per le funzioni di segreteria, di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è corrisposta una speciale indennità per le particolari funzioni assegnate.
2. La Consulta promuove campagne promozionali, pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.
3. La Consulta può istituire premi e pubblici riconoscimenti a favore di anziani che si siano particolarmente distinti nella propria attività professionale, culturale e scientifica. Può altresì istituire borse di studio a favore di studenti delle scuole elementari e medie e di studenti universitari che dimostrino particolare sensibilità nell'affrontare la tematica connessa alla condizione dell'anziano.